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Composizione negoziata e nuova finanza

Con il correttivo-ter al Codice della Crisi (D.Lgs. 136/2024) è stato riscritto l'art. 22, comma 1, lett. a) CCII: l'obiettivo era ampliare, tramite la formula "finanziamenti in qualsiasi forma", i rapporti ammessi alla prededuzione nella composizione negoziata. A distanza di poco tempo dall'entrata in vigore, però, quella formula sta producendo l'effetto opposto a quello sperato: non ha chiuso le incertezze applicative, ne ha aperte di nuove. I tribunali di merito la stanno leggendo in modo divergente, e chi negozia un sostegno finanziario a un'impresa in composizione negoziata deve fare i conti, oggi, con un quadro tutt'altro che stabile.

Le divergenze riguardano due questioni distinte.

Che cosa rientra nella nozione di "finanziamento"

Per il Tribunale di Milano (decisione del 2 maggio 2026) la prededuzione resta un beneficio "tipico e tassativo": niente interpretazione estensiva. Ne discende che la norma protegge solo il credito finanziario vero e proprio – denaro messo a disposizione o garanzie concesse – mentre resta fuori la dilazione di pagamento accordata da un fornitore. Il ragionamento dei giudici milanesi non nega che, sotto il profilo economico, una dilazione produca un sollievo di cassa paragonabile a quello di un finanziamento; ne afferma però la diversa natura giuridica, quella di un rapporto di scambio, non di credito.

La conseguenza pratica riguarda da vicino chi tratta condizioni di pagamento con un'azienda in composizione negoziata: un fornitore che concede dilazioni ampie, contando su una prededuzione equiparabile a quella di un vero finanziatore, può ritrovarsi senza tutela se il giudice adito segue l'impostazione milanese.

Chi può erogare finanza con effetto prededucibile

Sul secondo punto – la legittimazione soggettiva di chi eroga – lo stesso Tribunale di Milano ha scelto un criterio selettivo: possono accedere alla prededuzione solo i soggetti "vigilati", o comunque abilitati in via ordinaria all'esercizio del credito; ogni altra forma di sostegno finanziario resta esclusa.

Di segno opposto la posizione già espressa dal Tribunale di Vasto (decreto del 5 febbraio 2025): l'imprenditore, secondo questa lettura, può ottenere l'autorizzazione a contrarre finanziamenti prededucibili anche presso terzi privi di qualifiche specialistiche, a condizione che l'operazione sia frutto di trattativa privata e che il provvedimento ne precisi natura e destinazione in funzione della continuità aziendale e del miglior soddisfacimento dei creditori. Il Tribunale di Napoli, l'8 aprile 2025, si muove sulla stessa linea per i finanziamenti soci: nessun limite dell'80% (a differenza del concordato preventivo) e piena prededucibilità in deroga alla postergazione ordinaria, proprio perché altrimenti quei crediti resterebbero postergati per legge.

Due letture, due platee di finanziatori

Non si tratta di una disputa da addetti ai lavori: dall'esito dipende chi, in pratica, può strutturare un intervento di nuova finanza a fianco di un'impresa in difficoltà con ragionevole certezza di rientrare in prededuzione. Se si consolida l'orientamento di Milano, il novero dei finanziatori "ammissibili" si restringe ai soli intermediari vigilati, e un fondo di private debt, un investitore industriale o persino un socio che intervengono al di fuori di questo perimetro rischiano una prededuzione debole, attaccabile in un'eventuale fase liquidatoria successiva. Se prevalgono le impostazioni di Vasto e Napoli, il ventaglio dei soggetti legittimati resta ampio quanto la lettera della norma lascerebbe intendere.

In assenza, per ora, di un intervento nomofilattico o comunque di una prassi consolidata tra le sezioni specializzate, la scelta più prudente è costruire ogni operazione di finanziamento in composizione negoziata attorno a un'istanza di autorizzazione che documenti con precisione natura, destinazione e funzionalità dell'intervento rispetto al piano di risanamento – a prescindere da chi sia l'erogante. È il solo modo, allo stato, per non lasciare la sorte della prededuzione in mano all'orientamento del tribunale che sarà chiamato, se necessario, a valutarla ex post.

Fonte: T. Nigro, "Giudici divisi sui «finanziamenti in qualsiasi forma» nella composizione negoziata", Eutekne.info, 21 luglio 2026; Trib. Milano 2 maggio 2026; Trib. Vasto (decr.) 5 febbraio 2025; Trib. Napoli, Sez. VII civ., 8 aprile 2025.

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